Premessa:
Il “Revenge porn” si verifica quando qualcuno invia, consegna, cede, pubblica, diffonde, o minaccia di farlo, contenuti sessualmente espliciti, destinati invece a rimanere privati, senza il consenso della persona ritratta per denigrare pubblicamente, bullizzare o molestare la persona a cui sono riferiti.
Da quanto è riportato nella bozza del nuovo decreto discusso in Consiglio dei Ministri, sarebbe prevista l’estensione ai minori con almeno 14 anni, della legge sul revenge porn.
La legge regola l’accesso al Garante nei casi in cui una persona ritenga che siano stati violati i propri diritti alla privacy.
Nello specifico, in quei casi diffusione di immagini e video a contenuto sessuale che sono destinati a rimanere privati. Si può chiedere quindi l’intervento del Garante quando questi contenuti dovessero essere diffusi o inviati ad altri, senza autorizzazione del soggetto ritratto.
I limiti comprendono la consegna, la cessione, la pubblicazione o la diffusione senza consenso. Nel testo si parla di “chiunque” ed è chiaramente specificato: “compresi i minori ultraquattordicenni”.
In caso in cui nelle immagini o filmati fossero interessati dei minori (ultraquattordicenni), la richiesta di intervento può essere effettuata dai genitori.
Con questo ampliamento dell’azione del Garante, la legge tende ad allargare ed integrare il campo d’intervento e di protezione estendendolo appunto anche ai giovanissimi.
Foto: poliziapostale.it
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