Roma, zona Cinecittà. Il post su Facebook di un utente di un gruppo, ha scatenato gli altri utenti.
Nel post si parla di un ristorante del pesce che non accetta bambini sotto i 12 anni. Non viene fatta menzione del locale, Ma viene indicata come locazione via silicella.
Molti i commenti di persone indignate mentre alcuni a favore della scelta del titolare.
Abbiamo provato a contattare il gestore del ristorante per capire come mai questa scelta. Il gestore, non solo ci ha confermato la veridicità di quanto chiesto, ma ha anche affermato che è dal 2016 che il suo ristorante non accetta i bambini. Non solo, ma il gestore ha vantato di aver difeso la sua scelta anche in televisione da Barbara D’Urso.
Quando abbiamo provato a spiegargli che si tratta di una discriminazione e di un illecito, ci è stato risposto “andate a mangiare da un’altra parte, il locale è mio, qual è il problema?”
Il gestore afferma che “purtroppo i genitori sono ignoranti” e che “le famiglie possono andare a mangiare da un’altra parte”.
Per saperlo dobbiamo consultare il Regolamento per l’esecuzione del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) che all’art. 187 sancisce che “Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo“. Escluso quindi il caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente (Art 689 c.p.) ed il caso di somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza (Art 691 c.p.), nessun esercente può rifiutarsi di servire un cliente senza un motivo legittimo.
L’art. 187 del Regio Decreto n° 653/1940 rientra nel capo 15 intitolato “Degli esercizi pubblici”. Ciò è fondamentale perché le persone favorevoli a tale divieto usano sovente la motivazione per cui il locale è privato dunque il gestore può farne ciò che vuole. Così non è invece considerato che i locali somministratori di alimenti e bevande che si trovino in un luogo aperto al pubblico sono a tutti gli effetti degli esercizi pubblici, quindi sottoposti integralmente alle regole stabilite nel Regolamento di attuazione del TULPS.
La violazione dell’art 187 potrebbe portare non pochi guai all’esercente che si rifiuti di effettuare la prestazione: l’art. 221 bis del TULPS al primo comma prevede che “Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico […] sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3098,00”.
In definitiva, pur non essendo presente una giurisprudenza affermata nel caso specifico, si può affermare che non è legale vietare l’ingresso in esercizi pubblici alle famiglie con bambini che potrebbero ben pensare di contattare le forze dell’ordine per far valere i propri diritti.
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